Italiani residenti all’estero: come fare per evitare la doppia imposizione fiscale

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato nel settembre del 2017 una guida fiscale per i cittadini italiani che lavorano all’estero con l’obiettivo di spiegare come comportarsi con il fisco italiano quando ci si trova in questa situazione.

La guida mette subito in evidenza che, salvo diverso accordo contenuto nelle Convenzione contro le doppie imposizioni, il cittadino che lavorando all’estero continua a mantenere la propia residenza in Italia, ha comunque l’obbligo di pagare le imposte in Italia sui redditi prodotti all’estero. Ciò nonostante la doppia imposizione viene eliminata per effetto dell’art. 165 del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi), secondo il quale l’eventuale imposta pagata all’estero puo essere detratta da quella italiana sotto forma di credito d’imposta.

A tal proposito la stessa guida ricorda che per regola generale i cittadini non iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) sono considerati fiscalmente residenti in Italia e devono ogni anno presentare la dichiarazione e pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti.

Piu precisamente ai sensi del TUIR si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che:

• per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè, per almeno 183 giorni all’anno) sono iscritte nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia;
• hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza;
• si sono trasferiti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata (salvo prova contraria).

Da ultimo si ricorda che per  i redditi prodotti all’estero accertati dall’Agenzia delle Entrate, nel caso di cittadini italiani non iscritti all’AIRE e che non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, si perde il diritto di usufruire della detrazione delle imposte versate all’estero (comma 8 dell’art. 165 del Tuir).



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